Compiti Istituzionali

 COMPITI ISTITUZIONALI

 

Dopo 22 anni dalla emanazione della Legge  8 dicembre 1970, n. 996 ( Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile) viene promulgata la Legge 225/92 con la quale la struttura di Protezione Civile subisce una profonda riorganizzazione poichè viene istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

A vent’anni dall’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, esce la legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che modifica e integra la legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

La legge, in vigore dal 14 luglio 2012, ribadisce il ruolo del Dipartimento di promozione e coordinamento delle attività del Servizio Nazionale. Ridefinisce alcuni ambiti di attività, in particolare previsione e prevenzione, e introduce cambiamenti che rendono più incisivi gli interventi di gestione dell’emergenza. Il provvedimento riafferma, inoltre, che la gestione dei grandi eventi non rientra più nelle competenze della protezione civile. La legge n. 100/2012 modifica anche altri provvedimenti.

Testo integrale della L. 24 febbraio 1992, n. 225. modificata ed integrata dalla L. 12 luglio 2012 n. 100

La LEGGE 24 febbraio 1992 , n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile) modificata dalla Legge12 luglio 2012 stabilisce che:

(In rosso le modifiche apportate della L.100/2012)

 Art. 2- Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

          1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

          a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

          b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

          c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

 Art. 3 – Attività e compiti di protezione civile

          1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

          2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

          3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

          4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

          5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

          6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

 

Art. 11 - Strutture operative nazionali del Servizio

  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

          a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

          b) le Forze armate;

          c) le Forze di polizia;

          d) il Corpo forestale dello Stato;

          e) i Servizi tecnici nazionali;

          f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

          g) la Croce rossa italiana;

          h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

          i) le organizzazioni di volontariato;

          l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)… omissis …

 

Art. 13 - Competenze delle province

           1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

 

Successivamente, il Decreto Legislativo 112/98 (cd. Bassanini), all'art 108, comma b), modifica ed amplia le competenze delle Province.  Sono infatti conferite alle province le funzioni relative:

  • all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  • alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
  • alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n° 225;

 

A seguito della modifica del titolo V° della Costituzione Italiana (L. Costituzionale 3/2001) con la quale  la materia della Protezione Civile è stata inserita fra le materie a legislazione concorrente la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 67/2003 (Ordinamento del sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività).  In particolare l’art. 9 della legge suddetta recita:

 

1)      La provincia esercita le seguenti funzioni:

  • elabora, in conformità a quanto previsto nell`articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;
  • definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l`organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell`ambito del territorio provinciale;
  • provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale di cui all`articolo 15 concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;
  • adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell`ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d`intervento;
  • provvede all`organizzazione dell`attività di censimento dei danni, nell`ambito provinciale, in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione;
  • concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell`emergenza; ove a tale fine siano approvati interventi ai sensi dell`articolo 24, provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;
  • provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto alla sezione II.

2)      La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto ai comuni e di raccordo tra i medesimi per le attivita` di previsione e di prevenzione, in particolare per quanto attiene:

    • l'elaborazione del quadro dei rischi;
    • l'attività di formazione;
    • la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da realizzare d`intesa con i comuni e le altre autorità competenti.

3)      La provincia, nell'ambito delle procedure di programmazione degli interventi di formazione definiti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), ai fini di cui al comma 2, lettera b garantisce l'integrazione delle politiche formative con gli obiettivi di cui alla presente legge, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 2.

Alla quale fa seguito il Regolamento n. 69/R dell’1/12/2004 (Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza) che all’ART. 6  (L’organizzazione delle attività operative presso le province) recita:

 

1. La provincia organizza le attività di cui all’articolo 2 in modo adeguato ad assicurare:

a) lo svolgimento degli interventi di prevenzione di propria competenza, tra cui in particolare quelli relativi alla procedura di allerta;

b) il supporto ai comuni coinvolti in situazioni di emergenza, tenuto conto della loro capacità operativa e del quadro complessivo dei rischi nell’ambito provinciale.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la provincia organizza l’attività di centro situazioni in modo da garantire adeguatamente, con la strumentazione e il personale necessario, la trasmissione degli avvisi di allerta e la gestione delle conseguenti procedure informative, nonché il ricevimento delle segnalazioni di situazioni di emergenza da parte dei comuni e le conseguenti richieste di supporto.

 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la provincia organizza le attività di centro operativo in modo da garantire:

a) la tempestiva attivazione delle risorse tecniche, strumentali ed operative individuate per supportare i comuni;

b) il coordinamento con le altre forze operative competenti per gli interventi di soccorso a livello provinciale nonché con le proprie strutture interne operanti in emergenza per specifiche finalità attribuite dalle leggi vigenti.

 

4. Tra le risorse di cui al comma 3 sono comprese, oltre al personale e ai beni dell’ente, le organizzazioni di volontariato aderenti a forme di coordinamento provinciale nonché gli eventuali soggetti convenzionati con la provincia per le attività di protezione civile tra cui, in particolare,le aziende di servizio pubblico.

 

5. L’organizzazione provinciale di cui al comma 3 costituisce altresì riferimento della Regione in caso di eventi di rilevanza regionale, in particolare ai fini di coordinare le risorse attivate dalla Regione per fronteggiare situazioni di emergenza di ambito sovra comunale.

 

6. Le modalità della collaborazione sono definite nei piani operativi regionali, anche in forma differenziata tenuto conto dell’effettiva funzionalità dell’organizzazione provinciale; a tal fine le province trasmettono periodicamente alla Regione una relazione sulla propria organizzazione,sulle risorse disponibili e sugli interventi di supporto attivati a favore dei comuni.

 

7. La provincia comunica a tutte le forze operative, alla prefettura, ai comuni, alle comunità montane e alla Regione l’organizzazione preposta alle attività di cui all’articolo 2, il nominativo dei responsabili, la sede di riferimento per le attività di centro operativo e di centro situazioni e i relativi recapiti telefonici.

 


 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A LIVELLO PERIFERICO AI SENSI DELLA LEGGE 225/92

TIPOLOGIE DI EVENTO ex L.225/1992

Eventi

Coordinamento degli interventi di soccorso

Ruolo della Provincia

Riferimenti normativi

Eventi di tipo A
Locali

Comuni
Provincia

Supporto e
Coordinamento

Dlgs 112/1998 (art.108) e L.R.T 67/2003(art.8 e 9)

Eventi di tipo B
Regionali

Regione

Supporto

Dlgs 112/1998 (art.108) e L.R.T 67/2003 (art.11)

Eventi di tipo C
Nazionali

Stato

Supporto

L.225/1992 modif. L. 100/2012
L.401/2001

 

Un evento ha carattere Nazionale quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri emetta lo "stato di emergenza nazionale".

In rapporto alla complessità dell'organizzazione necessaria per le attività di soccorso e degli interventi per il superamento dell'emergenza la rilevanza dell'evento può essere regionale o locale. 

A tal fine si tiene conto dei seguenti elementi:

                                                                    •  Ambito territoriale e popolazione interessata
                                                                    •  Risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate
                                                                    •  Entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell’emergenza

La rilevanza Regionale si manifesta attraverso la dichiarazione di “stato di emergenza regionale”.Ciò avvieve dopo che la Regione ha provveduto alla valutazione degli eventi ed alla individuazione delle iniziative per il superamento della conseguente emergenza.
Senza tale dichiarazione, a cura della Regione stessa, gli eventi si considerano di rilevanza locale

 

 

 


 

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