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Approvata alla Camera la conversione del decreto per riordino Protezione Civile

E' passata questa mattina alla camera la conversione del decreto legge in disegno di legge relativa al riordino in materia di Protezione Civile. Il disegno di legge è ora al Senato. Nell'articolo si riporta quanto pubblicato dalla Camera circa le modifiche che avverranno con il decreto.

Mercoledi 20 Giugno 2012
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
Il disegno di legge è dunque passato ora alla votazione in Senato.

Il testo tiene conto di importanti novità intervenute recentemente in materia di protezione civile: l'abrogazione del comma 5 dell'art. 5-bis del D.L. 343/2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai grandi eventi diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

Si riporta di seguito quanto pubblicato sul sito della Camera in relazione alle modifiche che il decreto apporta in materia di Protezione Civile.

"Il decreto riconduce l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette, prevalentemente, a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. In tale contesto vanno lette pertanto le modifiche apportate alla legge n. 225 del 1992 e contenute nell'articolo 1 del decreto. Tra quelle più importanti si segnalano:

la sostituzione del Ministro della protezione civile con un Ministro con portafoglio o con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio ai fini della delega delle funzioni di protezione civile del Presidente del Consiglio;

la fissazione di una durata massima dello stato di emergenza per un periodo di 60 giorni, estesa a 90 giorni nel corso dell'esame in sede referente, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 60 giorni (comma 1, lettera c), n. 2) anziché quaranta giorni come previsto dal testo vigente del decreto;

la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nell'imminenza del verificarsi degli eventi (comma 1, lettera c), n. 1);

l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile (comma 1, lettera c), n. 3) salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio dei ministri con la delibera dello stato di emergenza;

la limitazione della previsione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - per i profili di carattere finanziario - alle ordinanze emanate dopo 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza anziché 20 sulla base di una modifica approvata dalle Commissioni riunite I e VIII (comma 1, lettera c), n. 4).

Sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente si prevede che con le ordinanze si disponga in ordine all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; nel caso in cui si provveda alla nomina di commissari delegati, le loro funzioni cessano con la scadenza dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 6). Almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario, un'apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi (comma 1, lettera c), n. 7).

Per quanto attiene al finanziamento dello stato di emergenza l'articolo 1 - comma 1 - lettera c) - n. 10 del decreto sostituisce il comma 5 quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, dispone che agli oneri connessi con gli interventi conseguenti agli eventi per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza si provvede con l'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità. Qualora venga utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'art. 28 della legge n. 196/2009, il Fondo verrà reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato al decreto-legge.


Tale disposizione, modificata nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII, è stata nuovamente modificata nel corso dell'esame in Assemblea al fine di recepire una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio, nel senso di prevedere che, anche in combinazione con la riduzione delle voci di spesa, il Fondo è corrispondentemente reintegrato in tutto o in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura non superiore a cinque centesimi al litro.

Viene altresì sostituito il comma 5 quater dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della succitata sentenza in quanto, per il finanziamento delle emergenze, autorizzava la regione a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad aumentare ulteriormente l'aliquota sulla benzina nel caso in cui il bilancio della regione non recasse le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa. Il nuovo comma 5-quater attribuisce alla regione interessata dallo stato di emergenza la facoltà di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro.

Ulteriori disposizioni recate dal decreto riguardano il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 1, comma 2).
Nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso l'articolo 2 che prevede l'estensione della copertura delle polizze assicurative sui fabbricati privati ai rischi derivanti dalle calamità naturali, demandando modalità e termini del regime assicurativo a un provvedimento attuativo.


L'articolo 3, modificato in sede referente, stabilisce disposizioni transitorie in merito alla proroga delle gestioni commissariali in corso, che operano ai sensi della legge n. 225/1992. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che "restano fermi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per Expo 2015 e il Forum delle famiglie". Nel corso dell'esame in Assemblea è stata inoltre reinserita la disposizione, soppressa nel corso dell'esame in sede referente, volta a prevedere il trasferimento direttamente alla società creditrice, già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale necessarie per l'acquisto di tale impianto; la formulazione di tale disposizione è stata comunque modificata rispetto al testo vigente al fine di recepire una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio.

Specifiche modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente hanno riguardato, tra le altre, l'esclusione dal patto di stabilità interno di spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, se effettuate nell'esercizio finanziario in cui la calamità è avvenuta e nei due esercizi finanziari successivi (art. 1, comma 1-bis), nonché la ridefinizione dei compiti e delle attività di protezione civile (art. 1, comma 1, lett. b-bis), la disciplina del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (art. 1, comma 1, lett. b-ter) e l'istituzione di un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi (art. 3, comma 5-bis)".

Fonte: Camera.it

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