Tutte le Notizie

Governo: via libera a riforma protezione civile

protezione civile

Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre ha anche esaminato alcune leggi regionali

(Regioni.it 3266 - 10/11/2017) Nel corso del Consiglio dei Ministri del 10 novembre sono stati affrontati diversi provvedimenti, tra questi la riforma del sistema nazionale della Protezione civile.
Si intende così rafforzare l’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza, si spiega così che il decreto:
- chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
- introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza;
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.
Sono comprese tra le attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
Il testo conferma poi l’attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravità.
Per quanto riguarda l’attività per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali.
Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:
- la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
- l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento;
“Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti.
Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.
Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:
- fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
- fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
- fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale)”.
Inoltre il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legislativo che disciplina la violazione delle disposizioni sull’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Il testo ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e tiene conto, inoltre, dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
Inoltre è stata affrontata la limitazione delle emissioni atmosferiche inquinanti, originate da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Il provvedimento riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, e in via principale detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l’aggiornamento dei valori limite di emissione. Inoltre sempre al fine di controllare le emissioni, il testo:
- razionalizza e semplifica le procedure autorizzative, estendendo la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie;
- assicura la certezza e l’efficacia del sistema dei controlli;
- aggiorna il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità.
Il decreto è stato elaborato sulla base di una istruttoria svolta tra il 2016 e il 2017. Il tavolo tecnico istituzionale di coordinamento ha consentito un confronto tra autorità statali, regionali e locali competenti sulle emissioni in atmosfera. Si è inoltre proceduto ad acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata e al recepimento di alcune osservazioni e condizioni formulate.
Un altro provvedimento esaminato dal Governo riguarda invece l’assistenza sanitaria dei transfrontalieri, approvando un regolamento per delineare le competenze tra Stato e Regioni sulla regolamentazione finanziaria dei flussi debitori e creditori generati dalla mobilità sanitaria internazionale.
Si spiega quindi che “L’intervento regolamentare si rende necessario tenuto conto che l’assistenza sanitaria da e per l’estero genera partite debitorie e creditorie che vengono, da un lato, trattate e regolate tra gli Stati coinvolti in base alle disposizioni comunitarie ed internazionali, dall’altro, implica una necessaria collaborazione amministrativo-contabile tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale collaborazione si concretizza in procedure amministrative nell’ambito delle quali i predetti enti territoriali si occupano, per mezzo delle ASL, della materiale erogazione delle prestazioni assistenziali agli assistiti di altro Stato e della conseguente fatturazione che comunicano al Ministero della salute. Quest’ultimo provvede a esigere il pagamento dei crediti dovuti e al rimborso dei debiti maturati nei confronti degli Stati esteri, mediante risorse stanziate su uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio.
Il testo è stato modificato tenendo conto delle richieste delle Regioni e delle Province autonome ed è quindi stata acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, che hanno portato a ulteriori modifiche e integrazioni”.
Infine sono state esaminate alcune leggi regionali e il Consiglio dei ministri ha deliberato:
- di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 51 del 04/09/2017, “Impresa Abruzzo competitività-sviluppo-territorio”, in quanto varie norme in materia di semplificazione amministrativa, anche per le imprese, e riguardanti le procedure di verifica ambientale e paesaggistica invadono la competenza riservata allo Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di tutela della concorrenza, dell’ambiente e del paesaggio, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere m), e) ed s) della Costituzione;
e di non impugnare:
  1. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 19/09/2017, recante “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”;
  2. la legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 22/09/2017, recante “Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse”;
  3. la legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 22/09/2017, recante “Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale”;
  4. la legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 22/09/2017, recante “Promozione e tutela dell’attività di panificazione”;
  5. la legge della Regione Veneto n. 31 del 25/09/2017, recante “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”;
  6. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 32 del 22/09/2017, recante “Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili”;
  7. la legge della Regione Umbria n. 14 del 19/09/2017, recante “Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)”;
  8. la legge della Regione Sardegna n. 22 del 27/09/2017, recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019”.


Link a Regioni.it: http://www.regioni.it/newsletter/n-3266/del-10-11-2017/governo-via-libera-a-riforma-protezione-civile-17321/?utm_source=emailcampaign3149&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3266+-+venerd%C3%AC+10+novembre+2017

Aree di Emergenza

 

             

 

Allerta IN CORSO

Meteo

 
Meteo Toscana

LaMMA

APP x Smartphone

 

 

Applicazione per informazioni ai cittadini

Leggi la notizia

 

 




A.I.B. - Incendi Boschivi


Cont@ttaci
FAQ


  

Accesso Utenti

Cerca nel Sito

Our website is protected by DMC Firewall!