Anche il disoccupato ha diritto al risarcimento per il danno da perdita della capacità lavorativa specifica: cosa dice la Cassazione
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica rappresenta una voce importante del risarcimento in caso di lesioni gravi derivanti da incidenti stradali o altri fatti illeciti. Non si tratta di un danno generico, ma di una voce patrimoniale strettamente legata alla concreta possibilità, da parte della vittima, di continuare a esercitare la propria attività professionale o una compatibile con le proprie competenze.
È ormai consolidato, anche in giurisprudenza, il principio secondo cui questo danno può essere riconosciuto anche a chi, al momento del sinistro, risultava disoccupato, purché tale condizione non fosse frutto di una libera scelta. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, i postumi permanenti derivanti da una lesione possono incidere sulla capacità del soggetto di produrre reddito, anche se in quel momento non lavorava.
L’importante è dimostrare che, in assenza dell’evento dannoso, il soggetto avrebbe presumibilmente intrapreso un’attività professionale. In questo caso, la liquidazione del danno si basa su una valutazione equitativa, che tenga conto del grado di istruzione, delle attitudini personali, del contesto familiare e sociale, e anche di impieghi svolti in passato, seppur saltuari.
Nel caso affrontato dall’ordinanza n. 15451/2025 della Corte di Cassazione, la vittima di un incidente in bicicletta aveva riportato postumi permanenti pari al 60% di invalidità. Sebbene il Tribunale di Cremona avesse inizialmente riconosciuto il danno patrimoniale, la Corte d’appello di Brescia lo aveva escluso, ritenendo non sufficientemente provato il rapporto lavorativo al momento del sinistro.
Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’attore, chiarendo che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non richiede necessariamente l’esistenza di un lavoro stabile e documentato al momento dell’evento. È stato ribadito che il giudice deve valutare:
In assenza di dati precisi sul reddito, si può applicare il criterio del triplo della pensione sociale, utile per determinare in via equitativa un possibile reddito perso.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, dunque, può essere riconosciuto anche al disoccupato, purché venga dimostrata una reale possibilità futura di inserimento nel mercato del lavoro. La Cassazione ha chiarito che anche l’assenza di contratti formalizzati non esclude il diritto al risarcimento.
Fondamentale è l’accertamento del nesso causale tra l’invalidità riportata e l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa compatibile. Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica diventa così una tutela concreta per chi, pur non lavorando al momento del fatto, aveva un futuro professionale possibile e compromesso.
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